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validità diploma

L’I.F.CSAIn nasce per dare sostegno, supporto e promozione a tutta la Famiglia dello C.S.A.In. che, grazie a coloro che hanno dato da sempre il proprio contributo, ha offerto progetti di notevole qualità. L’Istituto ha il preciso scopo di migliorare e rafforzare il sistema formativo dell’Ente.

C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) è un Ente di promozione sportiva, fondato in Confindustria nel 1954, riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), è anche un Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno, è entrato a far parte del Forum del Terzo Settore ed ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero.

C.S.A.In., oltre ad essere associato di Federturismo Confindustria e di Cisambiente Confindustria, è parte integrante di EFCS (European Federation for Company Sport) e socio fondatore di WFCS (World Federation for Company Sport) Istituzioni internazionali che si occupano esclusivamente di sport aziendale.

Al termine di ogni corso di formazione, al superamento dell’esame finale, l’I.F.C. rilascerà:

  • Diploma Nazionale C.S.A.In. riconosciuto CONI;
  • Tesserino Tecnico di qualifica;
  • Iscrizione all’Albo Nazionale Tecnici;
  • Assicurazione completa Plus.

Il Tecnico, ricevendo il Diploma e Tesserino di qualifica, potrà iniziare da subito a collaborare con le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché palestre e centri sportivi, usufruendo del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 342/2000.

Bisogna fare attenzione alla validità ed alla legalità delle Certificazioni che vengono rilasciate ai Tecnici/Istruttori Sportivi. In base alle Leggi vigenti, sussiste l’OBBLIGATORIETA’ del possesso del Diploma e del Tesserino Tecnico in corso di validità per poter collaborare con le strutture sopra citate.

Ogni Certificazione, per avere la validità fiscale, deve essere emessa direttamente dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Federazioni Nazionali riconosciuti dal CONI; non rientrano quindi quelle emesse dalle A.S.D. o dalle S.S.D. o da coloro che si dichiarano essere federazioni, ma che tali non sono, perché non riconosciute dall’unico organo predisposto a dichiararle tali: il CONI.

Il Diploma attesta le competenze acquisite dall’Istruttore nell’ambito di una specifica disciplina abilitandolo così all’insegnamento. L’Istruttore è obbligato a rinnovare annualmente il Tesserino Tecnico, ponendolo così in regola con le ottemperanze fiscali.

Il sistema normativo vigente in Italia per il settore no-profit sportivo, pone esclusivamente all’entità sportive, che aderiscano al sistema fiscale agevolato (di cui alla L. 398/91), di poter instaurare con i Tecnici rapporti di collaborazione con contratti di prestazione sportiva dilettantistica. L’inquadramento dei compensi erogati secondo il regime dei redditi diversi (di cui all’art. 67 – comma l – lettera m) del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è posto nel limite della somma forfettaria annuale di €. 10.000,00.

Qualora non venissero osservate tali indicazioni, non sarebbe possibile applicare il regime dei rimborsi forfettari agevolati sopra citati, di conseguenza l’Istruttore svolgerebbe un’attività ritenuta puramente commerciale ai fini fiscali.

Dal punto di vista assicurativo, in caso di assenza o mancato rinnovo del Tesserino Tecnico, un eventuale sinistro non sarebbe risarcito dalla Compagnia assicurativa. Sia l’A.S.D. / S.S.D. che l’Istruttore risulterebbero essere gli unici in capo alla responsabilità del danno.

Evidenziamo pertanto che l’obbligo del Diploma e Tesserino Tecnico in regola, nonché dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici sia dettato dalle normative italiane in vigore ripartite tra Stato e Regioni.